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CAP
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ( Modulo 1 e
2 );
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente (vedi tabella n°4);
Certificazione della dichiarazione resa al centro per
l’impiego (già iscrizione liste collocamento).
NOTE:
– La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
– Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non
inferiore a sei (6) mesi.
Call Center 800.309.309 per informazioni di carattere generale attivo 24 h su 24 Contact
Center 848.855.888 per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di rilascio e
rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il
6/11/2006 (costo della chiamata pari alla
tariffa urbana applicata dal vostro operatore telefonico) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
Numero
Verde 803.160 per informazioni sugli Uffici Postali abilitati attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00