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CAP
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA ( artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. )
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente (vedi tabella n° 4);
Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il
Modulo 1 è compilato presso lo Sportello
Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il
ricongiungimento familiare;
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
corredata da una dichiarazione
del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con
il quale è stata
effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente
il suo nucleo
familiare.
NOTE:
Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a
questo ultimo;
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validità dello stesso. In particolare:
l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco
anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa
acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l’attività
professionale svolta.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso
per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi
indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per
famiglia”;
Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al
compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno
per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.
Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.
Call Center 800.309.309 per informazioni di carattere generale attivo 24 h su 24 Contact
Center 848.855.888 per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di rilascio e
rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il
6/11/2006 (costo della chiamata pari alla
tariffa urbana applicata dal vostro operatore telefonico) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
Numero
Verde 803.160 per informazioni sugli Uffici Postali abilitati attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00