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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

(art. 27, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DI ORGANIZZAZIONI O IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO CHE SIANO STATI AMMESSI TEMPORANEAMENTE, A DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO, PER ADEMPIERE FUNZIONI O COMPITI SPECIFICI, PER UN PERIODO LIMITATO O DETERMINATO, TENUTI A LASCIARE L'ITALIA QUANDO TALI COMPITI E FUNZIONI SIANO TERMINATI

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;

d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

1) L'ingresso può riguardare solo prestazioni qualificate di lavoro subordinato riferito all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica

2) Il Nulla osta al lavoro e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni 

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803.160

per informazioni sugli
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attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00

Links Utili
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Poste Italiane, ImmigrazioneOggi, Anci

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