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CAP
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO (art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente (vedi tabella n.4);
Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere
prodotta:
1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire,
vistata dalla
Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto
di
ingresso;
2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per
il periodo di
durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse
finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore
può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di
durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per
il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno,
salvo cause di forza maggiore.
NOTE 1) Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time
per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.
2) Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato
rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
3) Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni
oltre la durata del corso di studi pluriennale.
4) Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un
corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad
altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario
intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.
5) Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una
quota nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando
il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:
– dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore
età;
– dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito
della frequenza dei relativo corso di studi in Italia.
Contact
Center 848.855.888 per informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di rilascio e
rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il
6/11/2006 (costo della chiamata pari alla
tariffa urbana applicata dal vostro operatore telefonico) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
Numero
Verde 803.160 per informazioni sugli Uffici Postali abilitati attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 20:00