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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
(art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
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Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste collocamento) ovvero la comunicazione INPS attestante la misura di sostegno al reddito.
NOTE:
- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore d un anno ovvero rinnovabile annualmente per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.
Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al termine della misura di sostegno al reddito percepito, qualora lo straniero dimostri che il suo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera b), del T.U. Immigrazione, sia in possesso delle risorse finanziarie previste dal medesimo articolo.
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