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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
(art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ( Modulo 1 e
2 );
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente (vedi tabella n°4);
-
Certificazione della dichiarazione resa al centro per
l’impiego (già iscrizione liste collocamento) ovvero la comunicazione INPS
attestante la misura di sostegno al reddito;
NOTE:
– La perdita del
posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
– Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo
non inferiore ad un anno ovvero rinnovabile annualmente per tutto il periodo di
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero;
– Il permesso di soggiorno potrà
essere rinnovato al termine della misura di sostegno al reddito percepito
qualora lo straniero dimostri che il suo nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 29, comma 3, lettera b), del T.U.Immigrazione, sia in possesso
delle risorse finanziarie fissate dal medesimo articolo.
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848.855.888
per informazioni sullo stato di
avanzamento delle richieste di
rilascio e rinnovo documenti di
soggiorno presentate dopo
il 6/11/2006
(costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dal vostro
operatore telefonico)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
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803.160
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attivo dal lunedì al venerdì
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