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CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
(art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
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Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare.
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Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione.
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Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.
NOTE:
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L’istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:
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dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
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dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
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al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l’ultimo anno di validità del permesso di soggiorno.
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Se la documentazione anagrafica proviene dall’estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l’Italia e il Paese di appartenenza.
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Se la documentazione anagrafica è registrata nei registri di stato civile italiani la compilazione del Modulo 1 equivale ad autocertificazione.
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I parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di possedere sono quelli fissati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.:
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per 1 familiare – l’importo annuo dell’assegno sociale;
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per 2 o 3 familiari – il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
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4 o più – il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra “obiettiva” documentazione.
Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
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Per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero riconosciuto rifugiato politico e per coesione familiare con cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’U.E. è sufficiente produrre documentazione attestante il rapporto di parentela.
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Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile unitamente al permesso di soggiorno di questo ultimo.
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