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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA
( artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. )

  1. Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
  2. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
  3. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
  4. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.

NOTE:

  • Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;
  • Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
    1. l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
    2. l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.
  • Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia”.

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Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Poste Italiane, ImmigrazioneOggi, Anci

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