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Friday, 05 March 2021 05:51 | |
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.) INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2); b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4); c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno; d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno. NOTE: 1) Gli ingressi in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell’Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute. 2) Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato. 3) Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta. |
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