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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
(art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 38 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
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Per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
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Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente
NOTE:
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L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
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Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale (art. 5, comma 5 ter, Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche) è richiesto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente.
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800.200.309
Contact Center
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Per conoscere l’indirizzo
degli Uffici Postali con Sportello Amico
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Per informazioni sullo
stato di avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di soggiorno presentate all’Ufficio Postale con Sportello Amico
Il numero verde è gratuito, da telefono fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00 alle 20:00
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