Codice 17 – Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
E. Collaboratori familiari – casi particolari
(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
COLLABORATORI FAMILIARI AVENTI REGOLARMENTE IN CORSO ALL’ESTERO DA ALMENO UN ANNO, RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO A TEMPO PIENO CON CITTADINI ITALIANI O DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA, PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:
- Rilascio
- Rinnovo
- Conversione
- Aggiornamento
- Duplicato
Devi presentare:
- Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- Per il rilascio del nulla osta deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare.
- Il Nulla osta al lavoro non può essere rilasciato a collaboratori familiari di cittadini stranieri.
- I lavoratori di cui al presente comma possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00