Codice 17 – Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
I. Lavoratori dipendenti residenti o aventi sede all’estero temporaneamente in Italia – casi particolari

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).

LAVORATORI DIPENDENTI REGOLARMENTE RETRIBUITI DA DATORI DI LAVORO, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO E DA QUESTI DIRETTAMENTE RETRIBUITI, I QUALI SIANO TEMPORANEAMENTE TRASFERITI DALL’ESTERO PRESSO PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ITALIANE O STRANIERE, RESIDENTI IN ITALIA, AL FINE DI EFFETTUARE NEL TERRITORIO ITALIANO DETERMINATE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA LE PREDETTE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE IN ITALIA E QUELLE RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO.

Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:

  • Rilascio
  • Rinnovo
  • Conversione
  • Aggiornamento
  • Duplicato

Devi presentare:

  • Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
  • Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

  1. Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00