Codice 17 – Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
B. Lettori universitari di scambio o di madre lingua

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).

LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA

Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:

  • Rilascio
  • Rinnovo
  • Conversione
  • Aggiornamento
  • Duplicato

Devi presentare:

  • Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
  • Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

  1. Per i lettori universitari di scambio o di madre lingua il nulla osta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione, anche a tempo indeterminato, dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
  2. I lettori universitari di scambio o di madre lingua possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. Anche in questo caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di ingresso. A seguito del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
    In tal caso l'istanza dovrà essere corredata
    • Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
    • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00