Codice 27 - Permesso di Soggiorno per Ricerca (art. 27 TUI)

(art. 27 ter Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.)


  • Rilascio
  • Rinnovo
  • Conversione
  • Aggiornamento
  • Duplicato

Devi presentare:

  • Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Moduli 1 e 2);
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
  • Fotocopia della convenzione di accoglienza stipulata con l’Istituto di ricerca;
  • Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i Moduli 1 e 2 verranno compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso.

NOTE:

  1. In caso di proroga del programma di ricerca il permesso di soggiorno per ricercatore è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
  2. La procedura si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il relativo permesso di soggiorno, in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta presso lo Sportello Unico della competente Prefettura-UTG.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00