Codice 33 - Permesso di Soggiorno per Tirocinante
(art. 39 bis Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; artt.44 bis e 45 DPR 394/99 e succ. mod.)
- FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MAGGIORI DI ETÀ NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE, PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE;
- FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI CURRICULARI O EXTRACURRICULARI;
- FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MINORI DI ETÀ;
Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:
- Rilascio
- Rinnovo
- Conversione
- Aggiornamento
- Duplicato
Devi presentare:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);
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Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire o della convenzione di formazione relativa al tirocinio da svolgere, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
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Per il rinnovo del permesso di soggiorno, ove previsto, deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di studio frequentato o della convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00