Codice 17 – Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
D. Traduttori ed interpreti
(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).
TRADUTTORI ED INTERPRETI
Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:
- Rilascio
- Rinnovo
- Conversione
- Aggiornamento
- Duplicato
Devi presentare:
- Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.
NOTE:
- La richiesta di nulla osta per il lavoro subordinato, o il lavoro autonomo, deve essere corredata dal titolo di studio o attestato professionale, specifici per le lingue richieste.
- I traduttori ed interpreti possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro
autonomo. Anche in questo
caso l'ingresso è al di fuori delle quote stabilite con il decreto di programmazione dei flussi di
ingresso. A seguito del
rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo sarà rilasciato il relativo permesso di
soggiorno.
In tal caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere corredata di:
- Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00