Codice 17 – Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
R.BIS. Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

(art. 27, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 40 D.P.R. 394/99 e succ. mod.).


INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.

Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:

  • Rilascio
  • Rinnovo
  • Conversione
  • Aggiornamento
  • Duplicato

Devi presentare;

  • Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
  • Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

  1. Gli ingressi in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell'Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.
  2. Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
  3. Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00