Codice 16 - Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato
(artt. 5, 5 bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod. )
Presso gli Uffici Postali della Rete Sportello Amico puoi presentare istanze di:
- Rilascio
- Rinnovo
- Conversione
- Aggiornamento
- Duplicato
Devi presentare:
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia.
NOTE:
- Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l’esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l’esercizio dell’attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa.
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024, 16:00