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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)
BALLERINI, ARTISTI E MUSICISTI DA IMPIEGARE PRESSO LOCALI DI INTRATTENIMENTO.
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
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Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oltre all’istanza di cui al punto a) deve essere prodotta copia del nulla osta al lavoro prorogato, copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti ed inviato allo Sportello Unico Immigrazione e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale il contratto di soggiorno è stato spedito.
NOTE:
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Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, può essere concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
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La proroga dell’autorizzazione al lavoro può essere concessa sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
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Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dell’Ufficio Speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
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I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta (90) giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi d’ingresso, con il vincolo che gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o committente dello spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato. In questo caso la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere supportata:
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istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (modulo 1 e 2);
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fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella 4).
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800.200.309
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Per conoscere l’indirizzo
degli Uffici Postali con Sportello Amico
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Per informazioni sullo
stato di avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di soggiorno presentate all’Ufficio Postale con Sportello Amico
Il numero verde è gratuito, da telefono fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00 alle 20:00
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