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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.

  1. Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
  2. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
  3. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  4. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

  1. Gli ingressi in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell’Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.
  2. Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
  3. Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l’originario nulla osta.

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Il numero verde è gratuito, da telefono
fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al
sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00
alle 20:00

Links Utili
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Poste Italiane, ImmigrazioneOggi, Anci

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