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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 27, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

LAVORATORI DIPENDENTI REGOLARMENTE RETRIBUITI DA DATORI DI LAVORO, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO E DA QUESTI DIRETTAMENTE RETRIBUITI, I QUALI SIANO TEMPORANEAMENTE TRASFERITI DALL’ESTERO PRESSO PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ITALIANE O STRANIERE, RESIDENTI IN ITALIA, AL FINE DI EFFETTUARE NEL TERRITORIO ITALIANO DETERMINATE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA LE PREDETTE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, RESIDENTI O AVENTI SEDE IN ITALIA E QUELLE RESIDENTI O AVENTI SEDE ALL’ESTERO.

  1. Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
  2. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
  3. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  4. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso allo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

  1. Il nulla osta al lavoro, e di conseguenza il permesso di soggiorno, non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due (2) anni. La proroga se prevista non può superare lo stesso termine di due (2) anni.

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800.200.309
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Il numero verde è gratuito, da telefono
fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al
sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00
alle 20:00

Links Utili
Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Poste Italiane, ImmigrazioneOggi, Anci

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