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PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)
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Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e 2);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
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Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente;
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Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
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Per soggiornanti di lungo periodo UE, la richiesta del Permesso di soggiorno deve essere corredata anche per i figli minori da:
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Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
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Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.
NOTE:
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Il titolo di soggiorno può essere richiesto dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo, motivi religiosi, status apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
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Per l’istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
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Il titolo di soggiorno può essere richiesto anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
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Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente il titolo di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);
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Nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);
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Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.
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Il numero verde è gratuito, da telefono fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00 alle 20:00
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