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PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e artt. 16 e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)
Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato
(Modulo 1 e 2);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi
tabella n°4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente;
Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso;
La richiesta del Permesso di Soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo anche per i figli minori deve essere corredata da:
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Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall’estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
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Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.
NOTE:
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Il titolo di soggiorno può essere richiesto dallo straniero
titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi (famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato,
lavoro autonomo, asilo, motivi religiosi, status
apolidia), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
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Per l'istanza del singolo straniero privo di familiare a carico
in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale;
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Il titolo di soggiorno può essere richiesto anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sotto indicata):
LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:
NR. FAMILIARI
(compreso il richiedente)
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REDDITO NECESSARIO
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2 ( DUE )
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IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE
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3 o 4 ( TRE o QUATTRO )
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PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE
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5 ( CINQUE ) E/O PIU' FAMILIARI
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PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE
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Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni
dello straniero richiedente il titolo di soggiorno devono provvedere a compilare
un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri
individuali);
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Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici)
il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta
paga, contributi INPS);
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Il titolo di soggiorno può essere richiesto anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino
italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali
casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica
attestante il rapporto di parentela;
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Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove
fotografie;
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Contact Center
800.200.309
per informazioni sullo stato di
avanzamento delle richieste di
rilascio e rinnovo documenti di
soggiorno presentate dopo
il 6/11/2006
(costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dal vostro
operatore telefonico)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
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803.160
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